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Congedo paternità: ecco come richiederlo

Congedo paternità: ecco come richiederlo

A fianco al diritto della madre di astensione dal lavoro per gravidanza e maternità, la legge riconosce anche al padre il congedo per paternità, che viene suddiviso in obbligatorio e facoltativo.

Come cambia il congedo di paternità con il Jobs Act.

Con l’entrata in vigore del Jobs Act il congedo parentale è stato elevato fino al compimento dei dodici anni del bambino. Ne può usufruire anche il padre naturale, in sostituzione alla madre, purché risulti lavoratore dipendente, parasubordinato, apprendista oppure socio di società cooperative.

In caso di congedo richiesto al momento della gravidanza dalla madre, può subentrare l’altro genitore per il periodo rimanente in caso di decesso, infermità o abbandono del figlio da parte della prima, oppure in seguito ad affidamento esclusivo del bambino al padre.

La durata massima di astensione per il padre è di sei mesi complessivi nei primi dodici anni di vita del bambino, prolungabili di un ulteriore mese se ha usufruito di congedo per tre mesi consecutivi. Il periodo complessivo, cumulando i mesi di astensione di entrambi i genitori, non può superare dieci mesi (elevabili a undici nel caso sopradescritto).

Lo stesso diritto viene esteso al padre adottivo. In questo caso i dodici anni decorrono dalla data di ingresso del minore in famiglia, cessando in ogni caso al compimento della maggiore età di quest’ultimo.

Come ottenere il congedo parentale

La domanda di congedo parentale, sia per il padre che per la madre, deve essere presentata prima che inizi l’astensione dal lavoro per via telematica. Per la trasmissione è possibile provvedere direttamente con il PIN che deve essere richiesto all’INPS, oppure rivolgersi ad un Patronato.

Alla domanda devono essere allegati precisi documenti: certificato di nascita del figlio, provvedimento di adozione o affidamento e autorizzazione di ingresso in Italia. Sempre sul sito INPS sono disponibili i moduli per fare la domanda.

La retribuzione prevista nel periodo di astensione è pari all’80% della retribuzione salvo i casi in cui i Contratti Collettivi non prevedano agevolazioni migliori, ed i contributi figurativi vengono riconosciuti per l’intero periodo.

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